Art. 10
LEGGE 9 marzo 1967, n. 150
In vigore dal 21 apr 1967
Gli insegnanti cui si applicano i benefici della presente legge per il conferimento delle cattedre di scuola media, che abbiano superato il periodo di straordinariato, possono chiedere al provveditore delle Province di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o in posti di insegnamento, che diano diritto a trattamento di cattedra, di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio e di istituti professionali annessi ai Convitti nazionali, per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione di insegnamento.
Tale assegnazione sarà disposta dai provveditori agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
Ai fini di cui ai precedenti commi le abilitazioni per la scuola tecnica sono valide per il comando negli istituti professionali.
Per il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti di cui ai precedenti commi, si applicano i criteri fissati dagli della legge 4 giugno 1962, n. 585.
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