Art. 11

LEGGE 9 marzo 1967, n. 150

In vigore dal 2 gen 1972
Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli se nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento. Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove o orfani di guerra, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotto ad anni tre.
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