Art. 15
LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48
In vigore dal 17 mar 1967
(Esecuzioni di indagini da parte di istituti di ricerca)
Per le indagini, gli studi e le rilevazioni da compiere ai fini della presente legge, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica si avvale dell'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.), di cui all'.
Si avvale, inoltre, dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.) e dell'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.).
L'esecuzione di particolari indagini o studi può essere affidata ad altri Enti pubblici, oppure a società ed associazioni anche non riconosciute, ancorchè straniere, qualora eccezionali e speciali circostanze, motivate nel decreto di approvazione della convenzione emanato dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con quello per il tesoro, dovessero richiederlo.
Le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano possono richiedere agli Istituti, di cui al primo e secondo comma, elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione economica.
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