Art. 15 · LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48

Art. 15

LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48

In vigore dal 17 mar 1967
(Esecuzioni di indagini da parte di istituti di ricerca) Per le indagini, gli studi e le rilevazioni da compiere ai fini della presente legge, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica si avvale dell'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.), di cui all'. Si avvale, inoltre, dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.) e dell'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.). L'esecuzione di particolari indagini o studi può essere affidata ad altri Enti pubblici, oppure a società ed associazioni anche non riconosciute, ancorchè straniere, qualora eccezionali e speciali circostanze, motivate nel decreto di approvazione della convenzione emanato dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con quello per il tesoro, dovessero richiederlo. Le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano possono richiedere agli Istituti, di cui al primo e secondo comma, elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione economica.
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