Art. 12
LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48
In vigore dal 17 mar 1967
(Promozioni e nomina di consiglieri economici)
La promozione a consigliere economico di seconda classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri economici di terza classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
I consiglieri economici di prima classe sono nominati con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, sentito il Consiglio di amministrazione, tra i consiglieri economici di seconda classe e il personale con qualifiche equiparate del Ministero che abbiano compiuto almeno tre anni di permanenza nella qualifica.
Nella prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per la programmazione economica e per il tesoro, possono essere nominate consigliere economico di prima classe persone altamente qualificate esperte in discipline tecnico-economiche o giuridico-amministrative, per non più di un terzo dei posti dell'organico dei consiglieri economici di prima classe.
Le persone predette debbono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, salvo i limiti di età.
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