Art. 6

LEGGE 24 ottobre 1966, n. 932

In vigore dal 29 nov 1966
L'importo delle tasse, delle soprattasse e dei contributi dovuti per la partecipazione ai corsi di cui al precedente articolo 1 non può essere maggiore di quello stabilito per gli iscritti al corso normale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-10-24;932#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo