Art. 2

LEGGE 24 ottobre 1966, n. 932

In vigore dal 29 nov 1966
L'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica e al possesso del titolo di studio, previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
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