Art. 2
LEGGE 24 ottobre 1966, n. 932
In vigore dal 29 nov 1966
L'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica e al possesso del titolo di studio, previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-10-24;932#art-2