Art. 4

LEGGE 24 ottobre 1966, n. 932

In vigore dal 29 nov 1966
La frequenza dei corsi di cui al precedente articolo 1 non è obbligatoria, limitatamente alle lezioni teoriche. Le lezioni tecnico-pratiche si svolgeranno in periodi che non coincidano con l'attività, scolastica degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentite le direzioni degli istituti superiori di educazione fisica.
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