Art. 7
LEGGE 24 ottobre 1966, n. 887
In vigore dal 18 nov 1966
Nella prima applicazione della presente legge le aliquote di ruolo dei colonnelli, dei tenenti colonnelli e dei capitani da valutare per l'avanzamento comprenderanno esclusivamente:
gli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro;
gli ufficiali non valutati precedentemente per cause impeditive che siano poi cessate ai sensi degli articoli 49 e seguenti della legge 12 novembre 1955, n. 1137, purchè risultino più anziani di un pari grado già valutato;
gli ufficiali nei cui confronti si debba rinnovare il giudizio di avanzamento.
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