Art. 6
LEGGE 24 ottobre 1966, n. 887
In vigore dal 18 nov 1966
I quadri di avanzamento riferibili all'anno in cui entrerà in vigore la presente legge sono formati con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e successive modificazioni. Essi hanno efficacia fino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono.
Per la promozione degli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento anzidetti si osservano le norme precedentemente in vigore.
Le valutazioni per la formazione dei successivi quadri di avanzamento sono effettuate con l'osservanza delle norme stabilite dalla presente legge. Le valutazioni eventualmente già effettuate per gli anzidetti quadri di avanzamento sono annullate.
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