Art. 3

LEGGE 24 ottobre 1966, n. 887

In vigore dal 18 nov 1966
Le tabelle n. 1 e 4 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, si intendono sostituite, ai fini dell'applicazione agli ufficiali della Guardia di finanza delle disposizioni di legge che vi fanno riferimento, dalle tabelle n. I e 2 allegate alla presente legge. Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di Stato Maggiore del comando generale della Guardia di finanza è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.
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