Art. 8
In vigore dal 8 nov 1966
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in ciascun esercizio, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-10-04;907#art-8