Art. 6
LEGGE 4 ottobre 1966, n. 907
In vigore dal 8 nov 1966
Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei Cambi si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con il menzionato Istituto finanziario italiano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-10-04;907#art-6