Art. 5
In vigore dal 8 nov 1966
In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla Banca Asiatica da parte dell'Ufficio italiano dei Cambi, il Ministro per il tesoro è autorizzato a rilasciare all'Istituto speciali certificati di credito, fino alla concorrenza del contro valore in lire italiane del predetto Importo complessivo di 20 milioni di dollari U.S.A.
Detti certificati sono ammortizzabili In dieci anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1 gennaio e al 1 luglio di ogni anno.
Ai certificati medesimi, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie di cui agli della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.
Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.
Il Ministro per il tesoro determinerà con proprio decreto i tagli e le caratteristici dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.
Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento annuo sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei Cambi alla Banca Asiatica, maturato durante Il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Istituto stesso e quella della emissione dei relativi certificati.
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