Art. 1
LEGGE 26 settembre 1966, n. 792
In vigore dal 25 ott 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1) Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-09-26;792#art-1