Art. 1

LEGGE 26 settembre 1966, n. 792

In vigore dal 25 ott 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1) Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
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LEGGE 26 settembre 1966, n. 792 (Art. 1 Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.) — Testo vigente | Portale Normativo