Art. 2
LEGGE 26 settembre 1966, n. 792
In vigore dal 25 ott 1966
Gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e le Camere di commercio, industria e agricoltura assumono rispettivamente la denominazione di "Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato" e di "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 settembre 1966
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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