Art. 2

LEGGE 26 settembre 1966, n. 792

In vigore dal 25 ott 1966
Gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e le Camere di commercio, industria e agricoltura assumono rispettivamente la denominazione di "Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato" e di "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 settembre 1966 SARAGAT MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-09-26;792#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo