Art. 1 · LEGGE 26 settembre 1966, n. 792

Art. 1

LEGGE 26 settembre 1966, n. 792

In vigore dal 25 ott 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1) Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-09-26;792#art-1