Art. 3

LEGGE 6 agosto 1966, n. 646

In vigore dal 6 set 1966
Ai componenti ed al segretario della Commissione istituita con l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, per la loro partecipazione alle riunioni della Commissione stessa, è assegnato un compenso da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, per ogni singolo esercizio. Le spese per la corresponsione dei compensi di cui al precedente comma e della indennità di missione al personale residente fuori Roma, faranno carico ad appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nell'importo di lire 12.000.000 per l'esercizio 1966 e di lire 6.000.000 per l'esercizio 1967. All'onere di lire 12.000.000 previsto per l'esercizio finanziario 1966, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO - FANFANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 6 agosto 1966, n. 646 (Art. 3 Modifiche ed aggiunte al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.) — Testo vigente | Portale Normativo