Art. 1
LEGGE 6 agosto 1966, n. 646
In vigore dal 6 set 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
13 seguente legge:
La documentazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 20431 nonchè ogni altro elemento idoneo a comprovare la detenzione nei "K.Z." (Konzentrazion-Zone), da fornirsi a cura degli interessati, a corredo delle domande per indennizzo già presentate entro il termine previsto del 21 luglio 1964, devono essere fatti pervenire alla Commissione di cui all'articolo 7 del citato decreto presidenziale, sotto pena di decadenza dal diritto allo indennizzo stesso, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
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