Art. 2
LEGGE 6 agosto 1966, n. 646
In vigore dal 6 set 1966
I termini previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, per l'esame delle domande e per la redazione degli elenchi delle istanze accolte, sono prorogati fino alla scadenza di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
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