Art. 2

LEGGE 6 agosto 1966, n. 646

In vigore dal 6 set 1966
I termini previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, per l'esame delle domande e per la redazione degli elenchi delle istanze accolte, sono prorogati fino alla scadenza di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-08-06;646#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo