Art. 1

LEGGE 6 agosto 1966, n. 628

In vigore dal 3 set 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Per il conseguimento dei propri fini istituzionali lo Istituto centrale di statistica può anche istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-08-06;628#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo