Art. 2
LEGGE 6 agosto 1966, n. 628
In vigore dal 23 gen 1970
Al funzionamento degli uffici di corrispondenza si provvede con personale dei ruoli dell'Istituto centrale di statistica nei limiti stabiliti per carriere e qualifiche dall'annessa tabella; all'uopo il presidente dell'istituto dispone i relativi trasferimenti.
Tabella del personale che può essere destinato agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dello Istituto centrale di statistica.
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CARRIERA | QUALIFICA | NUMERO
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Direttiva................|Tutte le qualifiche della | 50
| carriera. |
Concetto.................|Tutte le qualifiche della | 60
| carriera. |
Esecutiva................|Tutte le qualifiche della | 240
| carriera. |
Ausiliaria e ausiliaria |Tutte le qualifiche della | 50
tecnica | carriera. |
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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