Art. 1
LEGGE 6 agosto 1966, n. 628
In vigore dal 3 set 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Per il conseguimento dei propri fini istituzionali lo Istituto centrale di statistica può anche istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-08-06;628#art-1