Art. 13

LEGGE 15 luglio 1966, n. 604

In vigore dal 7 ago 1966
Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi o alle procedure di conciliazione previsti dalla presente legge sono esenti da bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa o spesa.
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LEGGE 15 luglio 1966, n. 604 (Art. 13 Norme sui licenziamenti individuali) — Testo vigente | Portale Normativo