Art. 10

LEGGE 15 luglio 1966, n. 604

In vigore dal 7 feb 1991
Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.(1)(3)(5)(7)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo