Art. 11

LEGGE 15 luglio 1966, n. 604

In vigore dal 26 mag 1990
COMMA ABROGATO DALLA L. 11 MAGGIO 1990, N. 108 . La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni della presente legge.(5)
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LEGGE 15 luglio 1966, n. 604 (Art. 11 Norme sui licenziamenti individuali) — Testo vigente | Portale Normativo