Art. 3
In vigore dal 17 ago 1966
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 895 milioni, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 luglio 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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