Art. 1
In vigore dal 17 ago 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Francia per il regolamento di alcuni titoli di prestiti italiani, concluso a Parigi il 2 giugno 1964.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-07-01;597#art-1