Art. 1

In vigore dal 17 ago 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Francia per il regolamento di alcuni titoli di prestiti italiani, concluso a Parigi il 2 giugno 1964.
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urn:nir:stato:legge:1966-07-01;597#art-1

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