Art. 2
In vigore dal 17 ago 1966
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 9 dell'Accordo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-07-01;597#art-2