Art. 7

LEGGE 29 novembre 1965, n. 1372

In vigore dal 6 gen 1966
Classificazione dello navi Le navi di nuova costruzione per conto di nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo integrativo, devono essere inscritte nella più alta classe del R.I.Na. nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria. Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate e di velocità non inferiore a 12 nodi devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche. Le prove suddette non devono essere eseguite per le navi costruite su prototipi di carena già sottoposti alle prove stesse. L'inosservanza delle disposizioni dei primi due commi determina la decadenza dal contributo.
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