Art. 6

LEGGE 29 novembre 1965, n. 1372

In vigore dal 6 gen 1966
Contratto di commessa Escluso il caso di costruzione in proprio, i cantieri ai quali sia stato concesso il contributo integrativo devono produrre entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione copia autenticata del contratto di costruzione debitamente registrato. In caso di mancata presentazione del contratto il cantiere decade dal contributo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1372#art-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo