Art. 6
LEGGE 29 novembre 1965, n. 1372
In vigore dal 6 gen 1966
Contratto di commessa
Escluso il caso di costruzione in proprio, i cantieri ai quali sia stato concesso il contributo integrativo devono produrre entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione copia autenticata del contratto di costruzione debitamente registrato.
In caso di mancata presentazione del contratto il cantiere decade dal contributo.
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