Art. 2

LEGGE 29 novembre 1965, n. 1372

In vigore dal 6 gen 1966
Domande di concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali Le domande di concessione, del contributo di cui al precedente articolo devono essere presentate al Ministero della marina mercantile. Nelle domande suddette i cantieri devono indicare le caratteristiche della nave, il costo complessivo di costruzione e la data di inizio dei lavori, la quale, per le costruzioni da eseguire per conto proprio, non può essere posteriore di otto mesi a quella della domanda.
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