Art. 1
LEGGE 31 ottobre 1965, n. 1243
In vigore dal 2 dic 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il primo comma dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è sostituito dal seguente:
"L'Osservatorio è retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto, tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geofisica applicata, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Università italiane;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-10-31;1243#art-1