Art. 2

LEGGE 31 ottobre 1965, n. 1243

In vigore dal 2 dic 1965
Il primo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è sostituito dal seguente: "L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 ottobre 1965 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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