Art. 1 · LEGGE 31 ottobre 1965, n. 1243

Art. 1

LEGGE 31 ottobre 1965, n. 1243

In vigore dal 2 dic 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il primo comma dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è sostituito dal seguente: "L'Osservatorio è retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte: a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto, tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geofisica applicata, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Università italiane; b) un rappresentante del Ministero del tesoro; c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica".
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