Art. 5

LEGGE 29 settembre 1965, n. 1117

In vigore dal 10 ott 1965
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 settembre 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-09-29;1117#art-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo