Art. 2
LEGGE 29 settembre 1965, n. 1117
In vigore dal 10 ott 1965
Il fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici esercitati tanto dallo Stato che dal CONI e dall'UNIRE, ai sensi del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è costituito dal 38 per cento dell'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco determinato a norma dell'.
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