Art. 5
LEGGE 29 settembre 1965, n. 1117
In vigore dal 10 ott 1965
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 settembre 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO - FERRARI
AGGRADI - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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