Art. 5
LEGGE 4 agosto 1965, n. 1027
In vigore dal 22 set 1965
Nella prima applicazione della presente legge e filo all'espletamento del primo concorso il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di assumere temporaneamente personale nei limiti di 300 unità.
Al detto personale, compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale e quello previdenziale previsti per gli impiegati non di ruolo di IV categoria. Allo stesso, qualora sia utilizzato per il servizio di guardia notturna, spetta la indennità relativa, prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.
Con proprio decreto il Ministro per in pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, stabilirà i criteri di assunzione.
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