Art. 4

LEGGE 4 agosto 1965, n. 1027

In vigore dal 22 set 1965
Durante il primo quinquennio di servizio, i vincitori immessi nel ruolo non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, in Tina sede diversa da quella cui verranno assegnati con il decreto di nomina. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di trasferire il predetto personale per esigenze di servizio.
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