Art. 1

LEGGE 4 agosto 1965, n. 1027

In vigore dal 22 set 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La dotazione organica del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, stabilita nella tabella L allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è sostituita da quella di cui alla tabella unica allegata alla presente legge.
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