Art. 1
LEGGE 4 agosto 1965, n. 1027
In vigore dal 22 set 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La dotazione organica del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, stabilita nella tabella L allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è sostituita da quella di cui alla tabella unica allegata alla presente legge.
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