Art. 7
LEGGE 14 luglio 1965, n. 938
In vigore dal 20 ago 1965
Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia è soltanto quello durante il quale l'ufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto e viene calcolato con le norme di cui al primo comma dell'art. 176 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-07-14;938#art-7