Art. 7

LEGGE 14 luglio 1965, n. 938

In vigore dal 20 ago 1965
Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia è soltanto quello durante il quale l'ufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto e viene calcolato con le norme di cui al primo comma dell'art. 176 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.
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