Art. 3
LEGGE 14 luglio 1965, n. 938
In vigore dal 20 ago 1965
La croce per anzianità di servizio è coniata in oro per gli ufficiali e in argento per i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie.
Hanno titolo a conseguirla, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali dopo 25 anni di servizio ed i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie dopo 16 anni di servizio.
Il nastro della croce d'oro è sormontato da una stelletta d'oro per gli ufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio; il nastro della croce d'argento è sormontato da una stelletta d'argento per i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano prestato 25 anni.
di servizio.
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