Art. 1

LEGGE 14 luglio 1965, n. 938

In vigore dal 20 ago 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Sono istituite, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia, la "medaglia militare al merito di lungo comando" per ufficiali e sottufficiali, e la "croce per anzianità di servizio" per i militari di ogni grado dei Corpi anzidetti.
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