Art. 11
LEGGE 14 luglio 1965, n. 938
In vigore dal 20 ago 1965
Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in annue lire 5 milioni 400 mila, si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 1459 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (lire 5 milioni) e del capitolo n. 1162 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia (lire 400 mila) per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 luglio 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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