Art. 11 · LEGGE 14 luglio 1965, n. 938

Art. 11

LEGGE 14 luglio 1965, n. 938

In vigore dal 20 ago 1965
Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in annue lire 5 milioni 400 mila, si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 1459 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (lire 5 milioni) e del capitolo n. 1162 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia (lire 400 mila) per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 luglio 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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