Art. 4

In vigore dal 18 ago 1965
All'onere di lire 105.791.000 derivante dall'esecuzione dell'Accordo indicato negli si provvede, per l'esercizio finanziario 1965, con la disponibilità derivante dalla riduzione di spesa di cui al precedente . Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1965 SARAGAT MORO - FANFANI - REALE - PIERACCINI - TREMELLONI - COLOMBO - GUI FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;932#art-4

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