Art. 2
In vigore dal 18 ago 1965
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo ed ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 14 dell'Accordo, del paragrafo 2 del Protocollo addizionale n. 1 e dell'articolo 9 del Protocollo addizionale n. 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-07-13;932#art-2