Art. 2

In vigore dal 18 ago 1965
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo ed ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 14 dell'Accordo, del paragrafo 2 del Protocollo addizionale n. 1 e dell'articolo 9 del Protocollo addizionale n. 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;932#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo