Art. 1
In vigore dal 18 ago 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei ed i Protocolli addizionali n. 1 e n. 2, firmati a Parigi il 21 maggio 1962.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-07-13;932#art-1