Art. 8
In vigore dal 13 ago 1965
All'onere derivante dal precedente articolo ed a quello per i locali dei nuovi uffici ed organi istituiti con la presente legge, valutati per l'anno 1965 in lire 23 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Agli oneri per il funzionamento degli stessi uffici ed organi si provvede con i normali stanziamenti degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni competenti.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 luglio 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO MANCINI - FERRARI AGGRADI - JERVOLINO - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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